Descrizione

È un assegno concesso in via esclusiva dai Comuni e pagato dall’Inps, per le famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

Un assegno mensile al nucleo familiare per tredici mensilità.

 

Modalità di richiesta

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’Assegno al nucleo familiare (ANF).
Deve essere accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.E.) in corso di validità.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

Il Comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, con proprio provvedimento dispone il mandato di pagamento all’Inps dandone contestuale comunicazione al cittadino richiedente.

L’Inps provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio). I dati riguardanti il mandato di pagamento devono essere ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.

Il Comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di revoca.

 

Requisiti del richiedente

Hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare dei Comuni:

  •  i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

  •  i nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. Il requisito della composizione del nucleo non si considera soddisfatto se uno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi;

  • nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) valido per l’assegno. Le soglie sono stabilite annualmente dall'INPS

 

Documentazione da presentare

Spetta in presenza di:

  • nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo;

  • risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) valido per l’as

Costi

L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per l’anno 2015 l’importo è pari in misura intera a euro 141,30 mensili.

Tempi

L'istruttoria della domanda viene svolta entro 90 giorni dalla presentazione e inviata all'INPS per il pagamento.

Informazioni

MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande possono essere presentate entro il 31 GENNAIO dell'anno successivo a quello di riferimento da uno dei genitori nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno 3 dei suoi figli minori e sui quali esercita la potestà genitoriale.
Le domande sono disponibili presso l'Ufficio relazioni con Il Pubblico,  o scaricabile dalla modulistica in alto a sinistra.
Unitamente alla domanda il richiedente dovrà dichiarare il possesso dell'attestazione ISE/ISEE in corso di validità, attestante le condizioni economiche del proprio nucleo familiare.
La domanda e la dichiarazione sostitutiva dovranno essere consegnate solo all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, aperto nei giorni e negli orari sopraindicati.

DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO

Il diritto decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dalla legge, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In quest’ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.

Il diritto all’assegno cessa:

  • Dal 1° di gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito del valore dell’indicatore I.S.E.E.

oppure

  •  dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo.

 

CONCESSIONE DEL BENEFICIO

Acquisita la domanda e la documentazione dell'interessato ed effettuate le verifiche del caso, l'Amministrazione Comunale dovrà calcolare la situazione economica del nucleo familiare, confrontarla con la "soglia del diritto" stabilita dalla legge e provvedere all'atto di concessione o di diniego del beneficio.
Al pagamento degli assegni concessi provvede l'Inps semestralmente, attraverso le proprie strutture. Ovviamente, le somme da corrispondere sono quelle stabilite dalla legge e per il periodo nel quale sussiste il diritto

L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato dall'INPS,sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

 

RECUPERO DELLE SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE

Il Comune, qualora verifichi che il beneficio è stato indebitamente corrisposto, deve provvedere alla revoca a far data dal momento dell'indebita corresponsione. La comunicazione è trasmessa all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Punto Insieme
Referente
Punto Insieme
Responsabile
Barbara Barchielli
Indirizzo
Via G. Garibaldi 11/A - 50067 Rignano sull'Arno
Tel
055 83 47 881
E-mail
sociale@comune.rignano-sullarno.fi.it

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