Descrizione

Il cittadino straniero non può soggiornare in Italia con il permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato; può chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno che avrà una validità non superiore rispetto al primo rilascio.
Per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno il cittadino extracomunitario deve presentare istanza presso la Questura della provincia in cui risiede. La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere effettuata almeno 60 giorni prima della scadenza.
All'istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno vanno allegati:

  •     l'originale del permesso scaduto;
  •     il contratto di soggiorno per lavoro ;
  •     copia del passaporto o documento equipollente;
  •     4 fotografie formato tessera recenti;
  •     una marca da bollo da € 16,00.

Il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro è subordinato ad un contratto di soggiorno per lavoro e alla consegna della documentazione relativa alla disponibilità di un alloggio.
Il permesso di soggiorno non si può rinnovare o prorogare quando risulta che il cittadino straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per più di sei mesi continuativi o, per i permessi di durata almeno biennale, per più della metà del permesso di soggiorno. Il rinnovo è concesso se l'interruzione è dovuta alla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

Il cittadino straniero in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, è a tutti gli effetti un immigrato regolare, può, pertanto,svolgere attività lavorativa. La norma conferisce valore legale al cedolino, documento rilasciato dalle Questure nelle more del rinnovo del Pds (Art. 40, comma 3, l D.L. del 6.12.2011, n.201, convertito nella L. 214 del 22.12.2011).

Durante questa fase, il cittadino straniero può, quindi, continuare o cambiare un rapporto di lavoro già in corso continuando ad avere gli stessi diritti derivanti dal medesimo permesso

Il cittadino extra-comunitario iscritto in anagrafe deve presentarsi personalmente all'Ufficiale di Anagrafe entro 60 gg. da ogni rinnovo del titolo di soggiorno per rinnovare la dichiarazione della dimora abituale, presentando l'originale del permesso/carta di soggiorno rinnovato o la ricevuta della richiesta di rinnovo rilasciata da Poste Italiane o dalla Questura.

Requisiti del richiedente

Essere residenti nel comune e avere regolare soggiorno nel territorio italiano.

Documentazione da presentare

  • Permesso/carta di soggiorno o ricevuta rinnovo e relative fotocopie ;
  • Dichiarazione rinnovo della dimora abituale redatta con le modalità previste per le dichiarazioni sostitutive di notorietà
  • Documento valido di identità.

Iter procedura

  • Ricevimento della dichiarazione della dimora abituale;
  • Registrazione rinnovo permesso di soggiorno ed annullamento della eventuale irreperibilità.

Normativa di riferimento

Art.7 comma 3 del D.P.R. 223/89 come sostituito dall'Art.15 comma 2 del D.P.R. 394/99 inerente il T.U. sull'immigrazione;
Legge 15/7/2009 n.94.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Ufficio Anagrafe
Indirizzo
P.za della Repubblica, 1
E-mail
anagrafe@comune.rignano-sullarno.fi.it

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