CHIUSURA DEI GIARDINI PUBBLICI, DELLE AREE A VERDE E DEI CIMITERI COMUNALI

ORDINANZA DEL SINDACO N.22 del 16/03/2020

Dato atto che, quale misura di contrasto alla diffusione della pandemia, con i predetti provvedimenti è stato vietato lo spostamento delle persone sul territorio nazionale se non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e che, al contempo, sono stati vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
Ritenuta la necessità di inibire, per tutta la durata dell'emergenza in corso, la frequentazione dei giardini pubblici, delle aree a verde e dei cimiteri comunali sul territorio comunale, per concorrere all'attuazione delle misure di contenimento della pandemia in atto;
Visti gli art.li 50 e 54 del decreto del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA
1)la chiusura al pubblico di tutti i giardini pubblici e delle aree a verde;
2)nelle aree per cani l'accesso è limitato ad un massimo di tre animali per volta fermo l'obbligo per gli accompagnatori di mantenere la distanza intepersonale di almeno un metro;
3)la chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali; i cimiteri sono aperti solo per il ricevimento delle salme e lo svolgimento delle operazioni di sepoltura. Sono sospese le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie e straordinarie.

La presente ordinanza è efficace da oggi 16 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020, termine di efficacia delle misure di contenimento previste sull'intero territorio nazionale dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020. Nel caso di proroga di dette misure nazionali, si intenderà prorogato fino alla nuova scadenza anche il termine di efficacia della presente ordinanza.

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Ultimo aggiornamento: Lun, 16/03/2020 - 13:35