Limitazioni all'uso di acqua potabile per i soli scopi alimentari e igienici

ORDINANZA  N. 95 del 24/07/2018

Dal 24 luglio u.s.  e   comunque   sino  al   termine   della  criticità   idrica, comunicata  tramite espressa revoca dell’ordinanza stessa viene ordinato

1. a tutti gli utenti del servizio idrico integrato un uso estremamente accorto dell’acqua fornita da pubblico acquedotto;
2. agli utenti di tipo domestico del servizio idrico integrato di impiegare l’acqua fornita da pubblico acquedotto esclusivamente per gli usi alimentari ed igienico-sanitari;

Inoltre è vietato l’impiego di acqua potabile per le seguenti attività:
⁻ lavaggio di cortili e piazzali;
⁻ lavaggio domestico di veicoli a motore;
⁻ innaffiamento di giardini, prati ed orti;
⁻ il riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, eccettuato il reintegro da evaporazione se non dotate di impianto di ricircolo e integrazione dell’acqua;

Si invita, infine, tutti  i cittadini  ad adottare  ogni utile  accorgimento  finalizzato  al risparmio di acqua; ad
esempio:
➢ riparare prontamente perdite, anche minime, da rubinetti, sciacquoni, eccetera;
➢ installare   sui   rubinetti   dispositivi   frangigetto   che,   mescolando   l’acqua   con   l’aria, consentono di risparmiare risorsa idrica pur disponendo di un flusso di agevole impiego;
➢ se possibile, limitare la ricarica degli sciacquoni introducendo nei medesimi una bottiglia di plastica ben chiusa riempita di acqua od altro oggetto che sottragga volume al serbatoio;
➢ non utilizzare acqua corrente per il lavaggio di stoviglie e verdure, ma solo per il loro risciacquo;
➢ utilizzare l’acqua di lavaggio di frutta e verdura per innaffiare le piante;
➢ utilizzare l’acqua di cottura della pasta per il lavaggio manuale delle stoviglie;
➢ impiegare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico;
➢ preferire la doccia al bagno, avendo cura in particolare di non far scorrere acqua mentre ci si insapona;
➢ non far scorrere in modo continuo l’acqua durante il lavaggio dei denti o la rasatura della barba.

Si ricorda
• che gli accorgimenti sopra suggeriti comportano, oltre ad un sensibile positivo impatto di tipo ambientale e civico, anche un non trascurabile risparmio economico per gli utenti;
• che il riempimento di piscine è disciplinato dal citato regolamento regionale 29/R del 2008 “Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato”; si sottolinea che per quelle ad uso privato (con l’esclusione quindi delle piscine ad uso pubblico o di quelle ad uso collettivo presso strutture alberghiere, agrituristiche e ricettive, per le quali è necessario accordarsi col gestore del servizio idrico) è vietato il riempimento con acqua potabile.
• che Il regolamento regionale 29/R del 2008 contiene inoltre altre utili informazioni, per cui si invita a prenderne visione presso il sito internet della Regione Toscana.

Si avverte che   ogni   infrazione   alla   presente   ordinanza   sarà   punita   con   l'applicazione   di   una   pena pecuniaria che va da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, come disposto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.
Gli agenti di Polizia Municipale sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Ultimo aggiornamento: Mar, 31/07/2018 - 10:15