SOSPENSIONE ATTIVITA' COMMERCIO SU AREA PUBBLICA: DISPOSIZIONE PER GENERI VARI E ALIMENTARI

ORDINANZA DEL SINDACO N.19 del 11/03/2020 | MERCATI - EMERGENZA COVID-19 - SOSPENSIONE ATTIVITA' COMMERCIO SU AREA PUBBLICA: DISPOSIZIONE PER GENERI VARI E ALIMENTARI. (ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000)

Il Sindaco

  • Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di naturanormativa e amministrativa;
  • Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, da ora in avanti DPCM 8.3.2020;
  • Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020, da ora in poi DPCM 9.3.2020;
  • Constatato che anche il nostro territorio comunale rientra nelle previsioni di cui all’art. 1 del DPCM 8.3.2020;
  • Viste le norme generali igienico-sanitarie riportate nell’Allegato 1 del DPCM 8.3.2020 e delle disposizioni dell’art. 1, comma 2, del DPCM 9.3.2020, che stabiliscono il divieto di ogni forme di assembramento su tutto il territorio comunale;
  • Considerato l’evolversi del contagio e della cosiddetta “curva epidemiologica”, come attestato dai dati ufficiali a conoscenza di questa amministrazione comunale;
  • Considerato altresì l’orientamento applicativo dei DPCM sopra richiamati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, fornito in tempo reale sul sito istituzionale del Governo che ha adottato tali prescrizioni (FAQ);

Ritenuto in particolare di intervenire sulle attività di commercio su aree pubbliche, seppur nei limiti tracciati dai detti decreti, con riferimento alle diverse tipologie di attività, particolarmente esposte sul fronte dell’assembramento dell’utenza, fattori di rischio elevato sotto il profilo della diffusione del contagio, che presentano anche notevoli difficoltà a gestire gli accessi e la permanenza delle persone;

Ritenuto, altresì, di intervenire diversamente sulle attività di commercio di generi vari rispetto alle attività di commercio di generi alimentari, così come indicato dall’Art. 1, lett. r) del DPCM 8.3.2020 come modificato dal DPCM 9.3.2020;

Visti
- Lo statuto Comunale
- Il Dlgs 267/2000 ed in particolare l’art.50;

ORDINA
1. La sospensione delle attività di commercio su aree pubbliche di generi vari nei mercati settimanali che si svolgono nel territorio comunale e nei posteggi di commercio su area pubblica fuori mercato.
2. La sospensione delle attività di commercio su aree pubbliche di generi alimentari all’aperto in aree mercatali non recintate; dette attività possono continuare ad essere svolte purché le stesse provvedano all’installazione intorno ai propri esercizi commerciali di adeguate barriere, transenne, separatori e/o simili dispositivi mobili idonei ad assicurare che l’accesso dei clienti avvenga in modo ordinato e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, secondo quanto già stabilito dai decreti governativi e dall’orientamento applicativo indicati nelle premesse della presente ordinanza.
3. La sospensione dell’attività dei chioschi e posteggi alimentari, dei chioschi di somministrazione alimentari e dei posteggi alimentari con consumo sul posto, nelle aree fuori mercato, se svolte in aree non recintate; dette attività possono continuare ad essere svolte , fermi restando i limiti orari dalle 06,00 alle 18,00, previa installazione intorno agli esercizi di adeguate barriere, transenne, separatori e/o simili dispositivi mobili idonei ad assicurare che l’accesso dei clienti avvenga in modo ordinato e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, secondo quanto già stabilito dai decreti governativi e dall’orientamento applicativo indicati nelle premesse della presente ordinanza.
4. Che la presente ordinanza, in linea con le misure nazionali di contenimento dell’emergenza Covid-19, debba intendersi quale misura minima, proporzionata, integrativa alle disposizioni nazionali e sia in vigore fino al termine di validità delle misure nazionali di contenimento e cioè fino al 3 aprile 2020 salvo proroghe.

I trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, nei casi da questo previsti e, fuori dai citati casi, ai sensi dell’art. 7/bis del D.Lgs 267/2000.

Ultimo aggiornamento: Mer, 11/03/2020 - 21:03