Indennità

Comune di Rignano sull'Arno, le indennità di funzione

INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI

La normativa di riferimento per determinare le indennità spettanti al Sindaco, ai componenti della Giunta Comunale e al Presidente del Consiglio Comunale è:
-art. 82 del Decreto Legislativo 267/2000;
-decreto del Ministro dell’interno n° 119 del 04/04/2000: in particolare l'articolo 1 del decreto n° 119 del 04/04/2000 dispone che le indennità di funzione per i sindaci sono fissate in relazione alla dimensione demografica del comune;
-articolo 1, commi da 583 a 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).

Il Comune di Rignano sull'Arno si colloca nella fascia demografica da 5.001 a 10.000 abitanti.
Di seguito si riporta il numero della popolazione degli ultimi tre anni:
- al 31 dicembre 2019 di 8.608 abitanti
- al 31 dicembre 2020 di 8.636 abitanti
- al 31 dicembre 2021 di 8.645 abitanti

L'articolo 82 del TUEL (decreto Legislativo n° 267/2000) determina una indennità di funzione per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali.

L’indennità di funzione compete nell’importo intero agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni:
- lavoratori dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in aspettativa non retribuita;
- lavoratori dipendenti che si trovano in posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro, non possono ottenere dallo stesso il collocamento in aspettativa non retribuita e non possono fruire di permessi retribuiti a carico dell’ente, non ricevendo retribuzioni bensì indennità ed interventi sociali erogati temporaneamente da enti ed istituti previdenziali;
- lavoratori dipendenti collocati in mobilità ai sensi dell’art. 4 della L. 223/1991 e s.m.i.;
- lavoratori occupati temporaneamente in lavori socialmente utili che beneficiano della cassa integrazione guadagni, occupazione che non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, costituendo un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale (Cass. civ., sez. lav., 15 giugno 2010, n. 14334);
- lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro che fruiscono della cassa integrazione guadagni ai sensi delle leggi 21 marzo 1988, n. 86 e 23 luglio 1992, n. 223 e s.m.i.. Il diritto all’indennità di funzione in misura intera è stato confermato dai pareri del Ministero dell’interno n. 15900/TU/00/82 del 6.2.2008, 26.2.2009, 12.3.2010;
- persone con contratti co.co.co. presso aziende ed altri datori di lavoro, senza diritto al collocamento in aspettativa non retribuita (parere Ministero interno 7.3.2009, n. 15900/82);
- persone che svolgono la propria attività presso aziende con “stage” in profili professionali di tirocinio, senza diritto ad aspettativa non retribuita (parere Ministero interno 7.6.2011, n. 15900/82);
- lavoratori autonomi e imprenditori;
- pensionati;
- casalinghe;
- studenti;
- persone senza occupazione.
Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti* che non abbiano richiesto l'aspettativa.

L’articolo 1, commi da 583 a 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) detta nuove disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario e degli amministratori e, in particolare:
- il comma 583 prevede che a decorrere dall’anno 2024 tale indennità di funzione è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza Stato-Regioni, in una misura che varia in rapporto alla classe demografica dell’ente locale.
- per la classe demografica a cui appartiene il Comune di Rignano sull'Arno (Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti), tale percentuale è pari al 29% del trattamento economico complessivo del Presidente della Regione (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili).

Non risulta applicabile alle indennità dei Sindaci, Vicesindaci, Assessori e Presidente del Consiglio la riduzione del 10% disposta dal comma 54 dell’art. 1 della Legge n. 266/2005, riferita all'ammontare delle stesse risultante alla data del 30 settembre 2005, e neppure le maggiorazioni di cui all’art. 2 del D.M. 119/2000, in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla Legge n. 234/2021 basate sul nuovo parametro legato all'indennità del presidente della Regione, mentre per le indennità dei consiglieri resta il riferimento al DM 119/2000 e per esse deve pertanto continuare ad applicarsi la riduzione del 10% introdotta dalla finanziaria per il 2006, trattandosi di una riduzione permanente (come da consolidato orientamento della Corte dei Conti).

Per il Vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, l' indennità mensile di funzione è pari al 50% di quella prevista per il sindaco, mentre per gli Assessori è pari al 45% di quella prevista per il sindaco, per il Presidente del Consiglio di comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.

Le indennità lorde mensili di funzione da corrispondere agli amministratori in carica :