Descrizione

L'accesso agli ATTI GENERALIZZATO è il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i., ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5 comma 2 del  D.Lgs 33/2013)

Il diritto di accesso civico generalizzato consiste, in sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Il cittadino può presentare  una richiesta di accesso senza necessità di fornire motivazioni, utilizzando il modulo specifico (scaricabile nella sezione modulistica) - In ogni caso, le istanze non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso.

Modalità di richiesta

L'istanza di accesso può essere presentata::

    sul sito riempiendo l'apposita modulistica con autenticazione SPID, CNS o CIE
    direttamente al protocollo generale del Comune presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@comune.rignano-sullarno.fi.it;
    per email a info@comune.rignano-sullarno.fi.it sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa acquisita con scansione per immagini e allegata copia del documento di identità in formato pdf;
    per posta certificata comune.rignano@postacert.toscana.it sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa acquisita con scansione per immagini e allegata copia del documento di identità in formato pdf;

Documentazione da presentare

• Modulo di richiesta di accesso agli atti compilato e firmato (scaricabile nella sezione modulistica) o presentazione on line
• Copia fronte retro di documento d'identità (se non utilizzata la presentazione on line)

Costi

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Tempi

Ai sensi dell’articolo 5 bis del decreto trasparenza, l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di un interesse pubblico inerente la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la difesa e le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato, la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, il regolare svolgimento di attività ispettive.

Inoltre l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di un interesse privato connesso alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza, agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Laddove l’istanza di accesso civico possa incidere su interessi di soggetti controinteressati legati alla protezione dei suddetti interessi privati, l’Amministrazione ha l’obbligo di interpellare i controinteressati mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione). In tal modo, il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica), entro dieci giorni dalla ricezione di tale comunicazione, una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso civico. Decorso tale termine l’amministrazione, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato, provvede sulla richiesta di accesso civico.

La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l’istanza di accesso civico riguardi dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

In caso di accoglimento l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Laddove vi sia stato, invece, l’accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, l’amministrazione è tenuta a darne comunicazione a quest’ultimo.

I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo (cfr. art. 5, commi 7-9).

L’ente destinatario dell’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall’articolo 5-bis.
L’ente destinatario della richiesta di accesso civico può chiedere un parere formale al Garante per la protezione dei dati personali.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato nel termine di venti giorni.

Normativa di riferimento

Art. 5, comma 2 e 5 bis del D.Lgs. n.33/2013, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Referente
Patrizia Antille
Responsabile
Dott.ssa Samantha Arcangeli
Tel
0558347802
Fax
0558348787
E-mail
urp@comunerignano.it
Orario di apertura
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 il Martedì e Giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00

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