Descrizione

La cancellazione per irreperibilità è un provvedimento dell'Ufficiale d'anagrafe  e rappresenta uno dei possibili esiti conseguente ad un procedimento amministrativo tendente a verificare la sussistenza della dimora abituale all’indirizzo di residenza.

I presupposti per l’adozione del provvedimento sono:

  • Irreperibilità al censimento :  quando una persona non viene censita durante le operazioni del censimento generale della popolazione;
  • Irreperibilità accertata :  quando a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile all'indirizzo dove risulta residente;
  • Mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale (stranieri non UE) : per i cittadini stranieri (non UE) in caso di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio a provvedere nei successivi 30 giorni.

Modalità di richiesta

L’ufficiale d’anagrafe  qualora  abbia a conoscenza o gli sia stato segnalato (mod. 105)  che la posizione anagrafica registrata di una determinata persona non concordi  con la situazione di fatto ha il compito di avviare un procedimento amministrativo  tendente alla verificare della dimora abituale.

Iter procedura

L’avvio della procedura per irreperibilità al censimento avviene:

d’ufficio  a seguito del confronto  censimento anagrafe, quando una persona (o una famiglia) non sia stata censita nel Comune.

L’avvio del procedimento viene comunicato agli interessati e si conclude con il provvedimento di cancellazione anagrafica se almeno un  accertamento anagrafico  confermi l’irreperibilità o se gli interessati non rispondano all’invito di presentarsi in ufficio entro 30 giorni. (circolare ISTAT n. 11 del 2011).

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L’avvio della procedura per irreperibilità accertata avviene:
- d’ufficio, sulla base di informazioni acquisite direttamente dall’ufficio Anagrafe.
- su istanza di parte, sulla base di segnalazioni che possono pervenire da altri Comuni o Enti, nonché da cittadini privati su dichiarazione scritta e circostanziata.
L’avvio del procedimento viene comunicato agli interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o notificato ai sensi dell’art. 140 del cpc. Solo a seguito di accertamenti intervallati nel tempo e che accertino l’irreperibilità per almeno un anno e le persone destinatari del procedimento non abbiano regolarizzato la propria posizione anagrafica, verrà adottato il provvedimento finale di cancellazione anagrafica. Anche il provvedimento finale di cancellazione per irreperibilità  verrà notificato ai sensi dell’art.143 cpc.

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L’avvio della procedura per omessa dichiarazione di dimora abituale avviene:
-d’ufficio trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in seguito al mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.

L’avvio del procedimento viene comunicato agli interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il provvedimento finale di cancellazione viene adottato dopo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo presentazione del nuovo permesso di soggiorno o documenti che dimostrino un ricorso avverso il mancato rinnovo del documento di soggiorno.

Avvertenze

I cittadini stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale d'anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso o carta di soggiorno, corredata dal permesso/carta medesimo e, comunque non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del titolo di soggiorno. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del documento di soggiorno l'Ufficiale d'Anagrafe invita l'interessato a provvedere entro i successivi 30 giorni. Se il cittadino straniero non regolarizza la sua posizione nel termine prescritto verrà cancellato dall'anagrafe della popolazione residente.

Normativa di riferimento

L.24.12.1954 n. 1228 ; D.P.R. 30.5.1989 n. 223.

Riferimenti e contatti

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