Descrizione

Per residenza s'intende il luogo in cui una persona ha la dimora abituale.

La dichiarazione di residenza puo' essere presentata per provenienza dall'Estero o da altro Comune italiano o per cambio di abitazione all'interno del  territorio comunale. E' obbligo di ogni cittadino comunicare all'ufficio anagrafe qualsiasi cambiamento della propria dimora abituale entro venti giorni dalla data in cui  si e' verificata la variazione.  Ciascun componente della famiglia e' responsabile, per se' e per le persone sulle quali esercita la potesta', delle dichiarazioni rese all'ufficiale d' anagrafe. Nel caso in cui l'ufficiale d'anagrafe venga a conoscenza che un cittadino ha la dimora abituale all'interno del Comune di Rignano sull'Arno, senza che abbia fatto richiesta di iscrizione anagrafica o cambio di indirizzo, lo invita  a  rendere la dichiarazione di residenza; in mancanza di questa, l'ufficiale d'anagrafe provvede all' iscrizione d'ufficio, notificandola all'interessato entro dieci giorni.

Modalità di richiesta

le richieste di residenza si ricevono su appuntamento telefonando ai seguenti numeri  055/8347848 - 055/8347804, oppure tramite email all'indirizzo anagrafe@comune.rignano-sullarno.fi.it nelle mattine del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30 ed il pomeriggio di giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30.
Il cittadino può presentare la domanda di richiesta di residenza o di cambio di abitazione all'interno del Comune nei seguenti modi:

  •          presso lo sportello dell'Ufficio Anagrafe (previo appuntamento) con tutti i componenti maggiorenni della famiglia che si trasferiscono e le rispettive carte identità oppure scaricando prima l'Allegato 1 e fatto firmare a tutti gli altri componenti maggiorenni;
  •          per raccomandata allegando le copie delle carte identità;
  •          per fax allegando le copie delle carte identità;
  •           per via telematica ad una delle seguenti condizioni :

                         che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale ed inviata con qualunque mezzo telematico;

                         che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del dichiarante;

                         che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante e degli altri familiari maggiorenni siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

La dichiarazione di residenza Allegato 1 è reperibile su questo sito e deve essere riempita nelle parti obbligatorie dove sono identificate con un solo - * - pena la non ricevibilità della dichiarazione.
Per i cittadini non italiani oltre a riempire l'Allegato 1,  devono presentare la documentazione necessaria che è elencata nell'Allegato A per i cittadini Extracomunitari e nell'Allegato B per i Cittadini Comunitari.

Requisiti del richiedente

È necessario essere maggiorenni ed essersi già trasferiti nel nuovo appartamento.

Documentazione da presentare

Documento d'identità valido Carta Identità, patente e libretti di circolazione dei mezzi intestati o cointestati.
Copia del contratto di affitto o di acquisto dell'immobile OBBLIGATORIO.
Per i cittadini Comunitari i documenti richiesti da allegare alla dichiarazione di residenza sono reperibili sul sito Allegato B.
Per i cittadini Extra Comunitari i documenti richiesti da allegare alla dichiarazione di residenza sono reperibili sul sito Allegato A.
Se un cittadino si trasferisce un appartamento già occupato da altra persona residente occorre l'assenso di quest'ultimo scaricabile da questo sito "Assenso per residenza coabitanti", con allegato copia del documento d'identità.
Se si trasferisce un solo genitore con prole minore occorre l'assenso dell'altro genitore (che non si trasferisce) scaricabile su questo sito "Assenso del genitore per trasferimento di minore", con allegato copia del documento d'identità.

Iter procedura

Fatta la richiesta all'ufficio anagrafe la pratica verrà evasa entro i due giorni dalla presentazione e poi inviata alla Polizia Municipale per la verifica della dimora, i quali hanno 45 giorni di tempo per l'accertamento.
Nel caso in cui da parte della Polizia Municipale l'accertamento sia:

1)  POSITIVO : trascorsi i 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta vige il silenzio - assenso, pertanto al richiedente non verrà inviata nessuna comunicazione e sarà iscritto definitivamente nell'anagrafe della popolazione residente.

2) NEGATIVO : nell'arco dei 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta l'agente di Polizia Municipale comunica all'Ufficiale d'Anagrafe la non sussistenza dei requisiti di dimora abituale. L'ufficiale d'Anagrafe dovrà comunicare al richiedente dei requisiti mancanti o degli accertamenti negativi svolti. In tal caso il richiedente, ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/1990, dovrà entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione. Nel caso di eventuale non accoglimento delle osservazioni, l'ufficiale d'anagrafe dovrà indicarne la motivazione nel provvedimento di definitivo esito dei controlli svolti, non che del conseguente ripristino della posizione anagrafica precedente con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione.

Si informa inoltre che dopo i due giorni dalla presentazione della dichiarazione è possibile richiedere solamente il certificato di residenza e/o lo stato di famiglia. Tutti gli altri certificati saranno rilasciati dopo i 45 giorni dalla dichiarazione se l'esito dell'accertamento da parte della Polizia Municipale risulta positivo.

Con le nuove disposizioni dell'art. 5 del D.L. 47/2014 in caso di affitto dell'immobile l'avvio del procedimento sarà comunicato anche al proprietario dell'immobile.

Nel caso in cui nell'abitazione chieda la residenza una persona non menzionata nel contratto di affitto il proprietario dell'immobile se contrario al subentro di una ulteriore persona, la pratica di residenza sarà annullata.

Costi

Non ci sono costi per istruire la pratica.

Tempi

Due giorni dalla presentazione della Dichiarazione per definire la pratica.
Quarantacinque giorni per gli accertamenti da parte della Polizia Municipale.

Informazioni

E' obbligo di ogni cittadino comunicare all'ufficio anagrafe qualsiasi cambiamento di indirizzo all'interno del Comune, entro venti giorni dalla data in cui si è verificato la variazione.
Ciascun componente della famiglia è responsabile per se e per le persone sulle quali esercita la patria potestà delle dichiarazioni rese all'ufficiale di anagrafe. Ciascun componente può rendere la dichiarazione relativa alla variazione anagrafica per se e per gli altri componenti della famiglia.
Nel caso in cui l'ufficiale d'anagrafe viene a conoscenza che un cittadino abbia cambiato indirizzo all'interno del Comune di Pontassieve, senza che questi abbia fatto richiesta di variazione, deve invitare il cittadino a rendere la dichiarazione in mancanza di questa l'ufficiale d'anagrafe provvede all'iscrizione d'ufficio e la notifica agli interessati entro dieci giorni.
Se dalle verifiche effettuate da parte della P.M. risulta che la persona o la famiglia non ha la dimora abituale presso l'indirizzo dichiarato la pratica risulta negativa, l'ufficiale d'anagrafe invia la non accoglibilità della pratica al dichiarante, il quale può fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Avvertenze

Con la nuova normativa ministeriale D.L. n. 5/2012 convertito in l. 35/2012 all'art. 5, c. 4, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero e consapevole delle responsabilità penali, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 che prevedono, inoltre, la decadenza dei benefici e l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe.

Normativa di riferimento

- Legge 24.121954 n. 1228
- D.P.R. 30.05.1989 n. 223
- Decreto-Legge n. 5 09.02.2012 convertito in Legge 04.04.2012 n. 35
- D.P.R. 445/2000 articoli 75 e 76
- D.L. 47/2014, art. 5

Reclami ricorsi opposizioni

Le vertenze che insorgono tra ufficiale d'anagrafe ed il cittadino sono risolte dal Prefetto, su segnalazione del cittadino stesso.
La Prefettura della provincia in cui ha sede il Comune è competente a curare l'istruttoria e decidere sul ricorso gerarchico avverso il provvedimento con il quale l'Ufficiale di Anagrafe di un Comune:

    respinge la richiesta di iscrizione o cancellazione di un soggetto o di una famiglia nell'anagrafe della popolazione residente;
    provvede d'ufficio alla iscrizione nell'anagrafe o trasferisce la residenza;
    rifiuta il rilascio di un certificato anagrafico o rilascia un certificato contenente errori.

Il ricorso, in bollo da 16,00 Euro, deve essere presentato alla Prefettura entro 30 gg. dalla notifica della decisione dell'ufficiale di anagrafe.
Al ricorso potranno essere allegati eventuali documenti utili a dimostrare l'effettiva residenza del ricorrente.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Servizi Demografici
Referente
Francesca Volpi
Responsabile
Dott.ssa Serena Semplici
Indirizzo
Piazza della Repubblica, 1 - Rignano sull'Arno
Tel
055 8347868
Fax
0558348787
E-mail
anagrafe@comune.rignano-sullarno.fi.it
Orario di apertura
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8.30 - 12.30- Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00

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