Descrizione

Il Comune di Rignano sull'Arno ha istituito un Elenco aperto di Avvocati-Studi Legali per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni, singoli o associati, abilitati all'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 30 luglio 2009 e aggiornato con successive deliberazioni della Giunta Comunale.

Requisiti del richiedente

Requisiti generali per l'inclusione nell'elenco

Possono essere iscritti nell'Elenco comunale gli Avvocati che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano iscritti all'Albo Professionale da almeno 3 anni; b) siano in condizione di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge; c) non abbiano a proprio carico condanne penali ostative al patrocinio; d) non presentino altre cause di incompatibilità a patrocinare nell'interesse dell'Ente.

Informazioni

L'Elenco viene suddiviso per area giuridica ed aggiornato annualmente al 1° gennaio ed è sempre aperto per nuove iscrizioni.

Con Delibera n° 14 del 09/02/2023 è stato approvato l'elenco di professionisti per l'anno 2023 con validità fino al 31/12/2023.

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo in capo al Comune, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell’incarico.
Il Comune conserva piena autonomia nella scelta, all’interno dell’elenco, dell’avvocato cui conferire l’incarico, osservando di norma il principio di rotazione tra i professionisti iscritti.  L'Amministrazione si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di conferire incarichi a professionisti di provata esperienza in particolari problematiche, in deroga all'Elenco.

L’individuazione del professionista cui affidare l’incarico viene effettuata con determinazione del Responsabile Affari Generali ed Istituzionali, attingendo all’elenco aperto, secondo principi richiamati nel Regolamento comunale approvato con Delibera di C.C. N° 84 del 18/12/2008.


Per incarichi legali si intendono:
1. gli incarichi da affidare ad avvocati così come definiti dall’art.17 comma 1 lett. d) del D.Lgs 50/2016:
- gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite;
- i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un’attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale;
- i servizi prestati da notai relativi esclusivamente alla certificazione e autenticazione di documenti;
- servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
- i servizi legali strettamente legati all’esercizio di pubblici poteri,che rappresentano un presupposto logico dell’esercizio del potere, ponendosi alla stregua di una fase del procedimento in cui il potere pubblico è esercitato. A titolo esemplificativo, può considerarsi connesso all’esercizio di pubblici poteri l’affidamento del singolo incarico di collaborazione per la redazione di proposte di elaborati normativi, di natura legislativa e regolamentare.

2. gli incarichi da affidare ad avvocati per prestazioni di consulenza di natura legale ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii. se non direttamente collegate alla preparazione di un incarico giudiziale oppure in assenza di una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Affari Legali
Responsabile
Serena Semplici

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