Descrizione

L'Ufficiale d'Anagrfe che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche per le quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle. In caso di mancata dichiarazione, l'Ufficiale di Anagrafe provvede d'ufficio, notificando all'interessato il porvvedimento stesso.

Nel caso in cui l'Ufficiale d'Anagrafe venga a conoscenza di situazioni che comportino la variazione della situazione anagrafica, per le quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve attivarsi al fine di accertare tali situazioni e, qualora fossero confermate, provvedere d'ufficio.

Una volta pervenuta la “segnalazione particolare” prevista dall’art. 16 del Regolamento anagrafico da cui prende le mosse il procedimento di iscrizione anagrafica d’ufficio, l'Ufficiale d'Anagrafe, prima procedere con gli accertamenti della dimora abituale, deve comunicare l’avvio del procedimento (artt. 7 e ss. L. 7 agosto 1990, n. 241) di iscrizione anagrafica d’ufficio, con contestuale invito a rendere spontaneamente la “Dichiarazione di residenza” entro un termine prestabilito (di norma 10 giorni).

Laddove l’invito a rendere spontaneamente la “Dichiarazione di residenza” rimanga disatteso, occorre procedere con gli accertamenti d’ufficio.

Ai sensi del richiamato art. 17 Reg. anagrafico, l’Ufficiale di anagrafe è tenuto ad iscrivere d’ufficio nell’anagrafe la persona entro i due giorni lavorativi successivi alla positiva conclusione degli accertamenti disposti d’ufficio.

All’interessato andrà naturalmente resa apposita comunicazione di avvenuta conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica d’ufficio (art. 2, comma 1°, L. 241/90).

Per quanto riguarda il termine di conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica d’ufficio, nel silenzio del legislatore, stante le rilevate differenze rispetto al procedimento su istanza di parte, non si ritiene giustificata l’applicazione in via analogica (art. 12 Disposizioni sulla legge in generale) del termine di 45 giorni previsto per il procedimento su istanza di parte. Pertanto si applicherà il termine “generale” di 30 giorni, previsto dall’art. 2, comma 2°, L. 7 agosto 1990, n. 241 che meglio tutela, fra l’altro.

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