Descrizione

L'articolo 42 e successivi del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 sanciscono l'obbligo per i proprietari di fabbricati di apporre il numero civico alle proprie proprietà.

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle abitazioni, esercizi di attività professionali, commerciali e simili, uffici, ecc.

A costruzione ultimata, e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentarsi all'Ufficio Anagrafe del Comune per compilare l'apposita istanza per l'assegnazione del numero civico, sia per civile abitazione che per ogni fabbricato destinato ad altro uso. L'istanza di assegnazione del numero civico deve essere presentata anche per fabbricati già esistenti, che hanno subito modifiche agli accessi o alle aperture sulle aree di circolazione.

I proprietari hanno l'obbligo di affiggere i numeri civici loro assegnati, nonché provvedere al loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi.
Nel caso in cui l'agente di polizia municipale preposto ai controlli accerti delle irregolarità, il proprietario dell'immobile, oltre all'obbligo di ripristino della numerazione, si vedrà contestata anche la relativa sanzione amministrativa.

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