Competenze e funzioni

Nel quadro giuridico-istituzionale delineato dal titolo V della Costituzione e dalla Legge di ordinamento delle autonomie locali - integrata dai principi autonomamente introdotti nello Statuto comunale - il Consiglio Comunale è definito organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune. La divisione delle competenze di amministrazione da quelle di gestione ed il riparto delle funzioni tra gli organi (Consiglio, Sindaco, Giunta, Responsabili di Settore) assegnano al Consiglio:

  • la funzione di indirizzo nei confronti degli altri organi esecutivi e gestionali del Comune;
  • la competenza sull’adozione degli atti fondamentali in materia normativa, finanziaria, di programmazione e di assetto del territorio;
  • la funzione di controllo sull’operato degli organi esecutivi.

Il Consiglio è dotato di propria autonomia funzionale ed organizzativa, disciplinata da un apposito regolamento, che fissa anche le modalità per assicurare opportunamente e concretamente al Consiglio stesso servizi, apposite strutture, attrezzature e risorse. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti fondamentali previsti dal secondo comma dell'articolo 42 e dalle altre di­sposizioni del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. Competono inoltre al Consiglio i provvedimenti che leggi successive possono attribuirgli.

Nell'ambito delle competenze di indirizzo politico e amministrativo del Consiglio comunale rientrano gli atti fondamentali che riguar­dano, in par­ticolare:

  • l'ordinamento comunale: tra cui lo Statuto e le sue variazio­ni, i re­golamenti e gli altri atti a carattere normativo;
  • il quadro istituzionale dell'Ente comprendente: la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente del Consiglio comunale, l'ap­provazione de­lle "linee programmatiche di mandato" del Comune, l'elezione del­le commissioni e degli altri organi attribuiti dalla legge e dallo Statuto espressamente al Consiglio;
  • i criteri generali per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servi­zi pub­blici, di competenza della Giunta;
  • la relazione previsionale e programmatica, la pianificazione finan­ziaria annuale e pluriennale, i bilanci, i programmi di ope­re pubbliche, i programmi e gli investimenti in conto capitale, gli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente e gli atti di indirizzo per la sua utilizzazione e gestione;
  • gli atti di pianificazione generale del territorio, di pro­grammazione attuativa, di indirizzo sui criteri per la elabo­razione e l'approva­zione dei piani particolareggiati, di recupero e di lottizza­zione;
  • gli indirizzi sulla gestione delle Istituzioni, delle Aziende specia­li, nonché degli organismi sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune;
  • gli indirizzi particolari per la nomina e la designazione dei rappre­sentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
  • gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco coordina e riorganizza gli orari degli esercizi comunali e dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.

Il Consiglio può adottare ordini del giorno per esprimere, nel ri­spetto del principio della pluralità di opinione, i propri orienta­menti su temi ed avvenimenti di particolare e spiccato interesse per la Comunità.

Il Consiglio esercita il controllo politico amministrativo dell'a­zione del Comune e ne accerta la conformità ai principi fissati dallo Statuto e agli obiettivi deliberati dal Consiglio stesso nelle "linee programmatiche di mandato".

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